Ai Docenti
Cc: Al DSGA
Circolare n. 127 del 25/10/2023
Oggetto: Indizione delle Elezioni Scolastiche per il Rinnovo triennale del Consiglio d’Istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti gli artt. 30 e 31 del D.L.vo n° 297/94;
Vista l’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n° 215 – Elezioni degli organi collegiali a livello di circolo – istituto, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998;
Considerato che l’attuale Consiglio di Istituto è in scadenza per decorso triennio e bisogna quindi procedere con il rinnovo secondo le regole dettate dalla O.M. n° 215 sopra richiamata;
Vista la Circolare dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale n° 19 del 27 settembre 2023, che fissa domenica 19 e lunedì 20 novembre pp.vv. rispettivamente dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 8:00 alle ore 14:30 lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli di Istituto;
Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti.
I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell’eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabici progressivi.
Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di istituto.
Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso consiglio di istituto, né può presentarne alcuna.
Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal preside o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento.
Art. 4
(PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI)
Ciascuna lista può essere presentata:
– da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori non superiore a 100 (la frazione superiore si computa per unità intera) (personale ATA);
– da almeno venti elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori superiore a 100.
Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione alla commissione elettorale di istituto anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi.
Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale (sig. F Mammano) dalle ore 9:00 del 20° giorno (lunedì 30 ottobre p.v.) e non oltre le ore 12:00 del 15° giorno (lunedì 6 novembre p.v.) antecedenti a quello fissato per le votazioni. I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.
Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere.
Sono da eleggere:
– n. 8 rappresentanti dei DOCENTI e possono essere espresse DUE preferenze.
– Ciascuna lista, contraddistinta da un motto, può contenere fino ad un massimo di n. 16 candidati e deve essere presentata da almeno 20 firmatari;
– I candidati devono essere contrassegnati da numeri arabi progressivi ed elencati con l’indicazione di cognome, nome.
– Il candidato presente in una lista non può essere incluso in altra lista
-Le firme dei candidati e dei presentatori di lista possono essere autenticate in Istituto dal Dirigente Scolastico o suo delegato.
Sono da eleggere:
– n. 4 rappresentanti degli ALUNNI e possono essere espresse DUE preferenze.
– Ciascuna lista, contraddistinta da un motto, può contenere fino ad un massimo di n. 8 candidati e deve essere presentata da almeno 20 firmatari;
– I candidati devono essere contrassegnati da numeri arabi progressivi ed elencati con l’indicazione di cognome, nome, luogo di nascita.
– Il candidato presente in una lista non può essere incluso in altra lista.
– Le firme dei candidati e dei presentatori di lista possono essere autenticate in Istituto dal Dirigente Scolastico o suo delegato.
Sono da eleggere:
– n. 4 rappresentanti dei GENITORI e possono essere espresse DUE preferenze.
– Ciascuna lista, contraddistinta da un motto, può contenere fino ad un massimo di n. 8 candidati e deve essere presentata da almeno 20 firmatari;
– I candidati devono essere contrassegnati da numeri arabi progressivi ed elencati con l’indicazione di cognome, nome, luogo di nascita.
– Il candidato presente in una lista non può essere incluso in altra lista.
– Le firme dei candidati e dei presentatori di lista possono essere autenticate in Istituto dal Dirigente Scolastico o suo delegato.
Sono da eleggere:
– n. 2 rappresentanti del personale A.T.A. e può essere espressa UNA preferenza.
– Ciascuna lista, contraddistinta da un motto, può contenere fino ad un massimo di n. 4 candidati e deve essere presentata da almeno 4 firmatari.
– Le modalità per la costituzione e la presentazione delle liste sono le stesse di quelle menzionate per l’elezione dei rappresentanti dei genitori, degli alunni e dei docenti
Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale (sig. Ferdinando Mammano). I membri della commissione elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.
Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12:00 la commissione elettorale d’istituto cura l’affissione all’albo delle liste dei candidati. La commissione elettorale verifica la regolarità delle liste a norma dell’art. 34 della O.M. 215/91.
Art. 5
(PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI)
L’illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal Ministero della pubblica istruzione per le rispettive categorie da rappresentare.
Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° (mercoledì 01 novembre p.v.) al 2° giorno (venerdì 17 novembre p.v.) antecedenti a quello fissato per le votazioni e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l’affissione degli scritti riguardanti l’illustrazione dei programmi. Analoghi spazi saranno resi disponibili in una sezione dedicata alle elezioni del Consiglio di Istituto del sito Web. Il presentatore di lista curerà l’invio dei programmi in formato pdf al webmaster del sito (tseveri@liceoboggiolera.edu.it, cparisi@liceoboggiolera.edu.it). Nello stesso periodo è consentita ai presentatori di lista la distribuzione di scritti relativi ai programmi nei locali della scuola e tramite la mail istituzionale.
Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al preside entro il 10° giorno (giovedì 9 novembre 2023) antecedente a quello fissato per le votazioni. Le riunioni potranno anche essere organizzate on-line dai presentatori di lista utilizzando la G-Suite.
Art. 6
(PREDISPOSIZIONE DELLE SCHEDE)
Le schede per l’espressione del voto, debbono essere costituite da fogli di eguale grandezza in ciascun seggio.
Il presidente appone, mediante appositi timbri forniti dalla scuola, su ambedue le facce dei fogli la seguente dicitura: “Elezioni del consiglio di istituto”.
I presidenti dei seggi curano, poi, che i fogli siano ripartiti in tanti ulteriori gruppi quante sono le categorie di elettori, apponendo, sempre su ambedue le facce dei fogli, di ogni gruppo, mediante altri appositi timbri, la dicitura indicante le categorie predette, esempio: “Docenti” ,
“Genitori”, “Personale A.T.A.. Gli studenti voteranno in tutte le sedi esclusivamente in modalità online utilizzando il proprio account istituzionale. Si suggerisce di verificarne la funzionalità nei giorni precedenti.
Tutte le schede debbono, infine, recare l’indicazione del seggio e nella faccia interna del numero romano di ciascuna lista elettorale e debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore.
Art. 7
(COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEI SEGGI ELETTORALI)
Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, che sono scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano elettori nella sede.
I seggi elettorali sono comunque validamente costituiti anche qualora non sia stato possibile includervi la rappresentanza di tutte le componenti aventi diritto di elettorato.
Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi nelle liste dei candidati.
Art. 8
(OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO)
1. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda. Le preferenze, nel numero di 1 o 2, a seconda che i posti da attribuire siano fino a 3 o superiori a 3, potranno essere espresse con un segno a penna accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda.
2. Hanno il diritto di voto entrambi i genitori (padre, madre o tutore legale) degli alunni iscritti nell’Istituto e gli alunni stessi.
3. I genitori possono votare in entrambi i giorni stabiliti agli orari indicati presso il seggio n°1 sede centrale con ingresso da via Quartarone 3A. Se hanno più figli frequentanti lo stesso Istituto, possono votare una sola volta.
4. gli studenti voteranno in tutte le sedi esclusivamente in modalità online utilizzando il proprio account istituzionale dalle ore 08:15 alle ore 13:15 di lunedì 20 novembre tramite il proprio dispositivo o il computer dell’aula
5. Tutto il personale DOCENTE e A.T.A. che ha diritto al voto può votare in entrambi i giorni stabiliti, negli orari indicati sia presso il seggio n°1 sede centrale con ingresso da via
Personale scolastico