Circolare 42

42 – Indizione delle elezioni scolastiche per il rinnovo dei consigli di classe e della consulta provinciale degli studenti

Visti gli artt. 30 e 31 del D.L.vo n° 297/94; Vista l’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n° 215 – Elezioni degli organi collegiali a livello di circolo – ...

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Personale scolastico

Ai Docenti
Agli Alunni
Ai Genitori
Cc: Al DSGA

Circolare n. 42 del 27/09/2023

INDIZIONE DELLE ELEZIONI SCOLASTICHE PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI
DI CLASSE E DELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI

DECRETO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI SCOLASTICHE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visti gli artt. 30 e 31 del D.L.vo n° 297/94;
Vista l’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n° 215 – Elezioni degli organi collegiali a livello di circolo – istituto, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998;
Visto l’art. 6 del DPR n° 567 del 10 ottobre 1996, così come sostituito dall’art. 5 del D.P.R. 9/4/99 n. 156;
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODG n° 29795 dell’11/09/2023 “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – a. s. 2023-2024”, che fissa il termine al 31 ottobre per le operazioni di voto per gli organi di durata annuale e richiama la necessità di  procedere al rinnovo biennale della rappresentanza studentesca nelle Consulte Provinciali per il biennio scolastico 2023/24 – 2024/25, da svolgersi secondo la procedura semplificata di cui agli artt. 21 e 22 della sopra citata ordinanza;
Valutata l’opportunità di organizzare le consultazioni studentesche, di cui ai punti precedenti, in uno  stesso giorno;

 

DECRETA

Art. 1

Sono indette le elezioni per i seguenti Organi Collegiali:
1. CONSIGLI DI CLASSE (componente studenti e genitori: due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti);
2. CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI (due studenti rappresentanti l’istituto scolastico);

 

Art. 2

Per il rinnovo della componente studenti e genitori in seno ai Consigli di Classe tutti sono elettori ed eleggibili.

 

Art. 3
(ELEZIONE STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE)

Le elezioni per la componente studenti in seno ai Consigli di Classe in cui si potrà esprimere 1 (una) sola preferenza eleggendone 2 (due), si effettueranno durante la terza ora di lezione di sabato 21 ottobre p.v. dopo aver effettuato l’assemblea di classe durante la seconda ora di lezione.
L’assemblea avrà il seguente o.d.g:
a) Andamento didattico e disciplinare;
b) Proposte finalizzate a rendere più efficace l’azione educativa e didattica;
c) Collaborazione Scuola-Famiglia;
d) Dibattito introduttivo alla fase elettorale;

Alla fine dell’assemblea, si procederà con la costituzione del seggio, composto dal presidente e dal segretario, scelti tra i presenti in classe. Le elezioni dei rappresentanti nella Consulta Provinciale si svolgeranno in modalità on-line secondo indicazioni che saranno comunicate in seguito.
Al termine della votazione si procederà allo scrutinio dei voti; il presidente e il segretario designati, con l’ausilio di due scrutatori, accerteranno: numero dei votanti, schede bianche, schede nulle e voti validi. Si procederà, altresì, alla redazione del verbale con le schede votate. Al termine della votazione la busta con le schede votate dovrà essere riconsegnata alla Commissione elettorale (sede centrale) o ai responsabili di plesso.

 

Art. 4
(ELEZIONI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE)

Nel pomeriggio di venerdì 20 ottobre p.v., presso la succursale L. Grassi corso Indipendenza 10 (ingresso pedonale) – via Curia (ingresso carrabile), dalle ore 15:30 alle ore 16:30 sono convocate le assemblee di classe dei genitori per discutere il seguente o.d.g.
a) Andamento didattico e disciplinare;
b) Proposte finalizzate a rendere più efficace l’azione educativa e didattica;
c) Collaborazione Scuola-Famiglia;
d) Dibattito introduttivo alla fase elettorale.

Alla fine dell’assemblea, si procederà con la costituzione del seggio, ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno funge da segretario, che sono scelti tra i
genitori presenti alla votazione.
Al termine della votazione, fissata per le ore 18:00, si procederà allo scrutinio dei voti; il presidente e il segretario accerteranno: numero dei votanti, schede bianche, schede nulle e voti validi.
Si procederà, altresì, alla redazione del verbale con le schede votate. Al termine della votazione la busta con le schede votate dovrà essere riconsegnata alla Commissione elettorale.

 

Art. 5
(MODALITÀ DI VOTO)

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di classe hanno luogo per ciascuna componente sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine
alfabetico. Ciascun elettore, alunno o genitore, può esprimere 1 (una) preferenza; tutti i genitori e tutti gli alunni della classe sono eligendi ed in particolare quei genitori e quegli alunni che in
assemblea si sono proposti alla candidatura. I genitori da eleggere devono essere 2 (due) per classe.

 

Art. 6
(FORMAZIONE DELLE LISTE PER LA CONSULTA PROVINCIALE)

I candidati alla consulta provinciale sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita e contrassegnati da numeri arabici progressivi.
Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di istituto.
Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza né può presentarne alcuna.

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal dirigente o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento.

 

Art. 7
(PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI)

Ciascuna lista può essere presentata da almeno venti elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori superiore a 100. Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione alla commissione elettorale di istituto, anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere (max quattro candidati). Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale (sig. Ferdinando Mammano) dalle ore 9:00 del 20° giorno (sabato 30 settembre p.v.) e non oltre le ore 12:00 del 15° giorno (venerdì 6 ottobre p.v.) antecedenti a quello fissato per le votazioni. I membri della commissione elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.
Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12:00 la commissione elettorale d’istituto cura l’affissione all’albo delle liste dei candidati.
La commissione elettorale verifica la regolarità delle liste a norma dell’art. 34 della O.M. 215/91.

 

Art. 8
(PRESENTAZIONI DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI)

L’illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista e dai candidati. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° (martedì 3 ottobre p.v.) al 2° giorno (giovedì 19 ottobre p.v.) antecedenti a quello fissato per le votazioni e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l’affissione degli scritti riguardanti l’illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi.
Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al dirigente entro il 10° giorno (mercoledì 11 ottobre p.v.) antecedente a quello fissato per le votazioni.

 

Art. 9
(PREDISPOSIZIONE DELLE SCHEDE – CONSULTAZIONE IN PRESENZA)

Le schede per l’espressione del voto, ove la consultazione sia svolta in presenza, debbono essere costituite da fogli di eguale grandezza in ogni seggio, con riportato, su ambedue le facce dei fogli la dicitura: “Elezioni dei rappresentanti nel Consiglio di Classe”
Tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore.
Si ricorda che, con l’eccezione delle elezioni per i rappresentanti nei consigli di classe, non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.

 

Art. 10
(CONSULTAZIONE ON-LINE)

Tutte le operazioni che si svolgono on-line “Elezioni dei rappresentanti nella Consulta
Provinciale degli studenti” dovranno effettuarsi esclusivamente tramite il proprio account istituzionale @liceoboggiolera.edu.it.

 

Art. 11
(MODALITÀ DI VOTO)

Nelle elezioni dei rappresentanti degli alunni nella Consulta Provinciale degli studenti si potrà esprimere 1 (una) preferenza.
Si invitano tutti gli alunni ad informare le loro famiglie della data delle elezioni dei genitori.

Il Dirigente
(prof.ssa Valeria Alfia Pappalardo)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D.Lgs 39/93)

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